Art. 4.
(Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da tredici membri, nominati in base ai seguenti criteri:

          a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

          b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e il presidente nazionale dell'Ordini nazionale degli psicologi o loro delegati esperti nel settore della pet-therapy;

 

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          d) il direttore di un Istituto zooprofilattico sperimentale, con comprovata esperienza nel settore della pet-therapy, designato dai direttori di Istituto;

          e) un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria con esperienza maturata nel campo della pet-therapy;

          f) due rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali, designati di concerto dai presidenti delle associazioni medesime;

          g) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nel settore della pet-therapy.

      2. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 1.